Statuto online della Cassa Assistenza
Titolo I – La Cassa di Assistenza
Per effetto di quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato il 29 Luglio 1986 fra l’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e l’Associazione Italiana Dirigenti di Cooperative di Consumatori, nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 09/07/87 e successive modifiche e/o integrazioni introdotte dagli accordi collettivi stipulati fra la Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, l’Associazione Generale delle Cooperative Italiane e CGIL, CISL, UIL, Coordinamento Nazionale CGIL – CISL – UIL dei dirigenti di azienda delle imprese cooperative, è costituita ai sensi dell’ Art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “Cassa di assistenza dei Dirigenti delle Cooperative di Consumatori” e dei Consorzi da queste costituiti, nonché di società costituite o
comunque controllate dalle predette Cooperative e Consorzi e delle strutture politico – sindacali settoriali delle predette aziende, di seguito denominata per brevità “Cassa”.
La Cassa ha sede in Firenze.
La Cassa ha lo scopo di attuare, senza fini di lucro, forme di assistenza a favore dei soggetti di cui al successivo art. 6.
Le prestazioni erogate dalla Cassa sono quelle previste dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
La Cassa ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 19.
Titolo II – Iscritti
Sono iscritti alla Cassa i dirigenti ai quali viene applicata la disciplina assistenziale integrativa stabilita a livello collettivo per i dirigenti di imprese cooperative, già precedentemente iscritti alla “Cassa di Previdenza e di Assistenza Dirigenti di Cooperative di Consumatori” alla data di costituzione di questa Cassa, nonché quelli assunti o nominati successivamente per i quali siano regolarmente versati i contributi.
Possono inoltre essere iscritti alla Cassa, a condizione che siano regolarmente versati i contributi e che siano stati precedentemente iscritti ai sensi del comma 1:
- i lavoratori autonomi che svolgono attività di consulenza e servizi, senza vincolo di lavoro subordinato, per le Cooperative di consumatori e loro Consorzi e per le Associazioni, anche territoriali, della cooperazione di consumo, nonché per le aziende e strutture che vedono la partecipazione di Cooperative di consumatori e loro Consorzi, qualunque sia la loro natura giuridica;
- i soggetti che ricoprono cariche elettive, senza vincolo di lavoro subordinato, nelle imprese, nelle associazioni e nelle strutture politico-sindacali della cooperazione di consumo, nonché nelle strutture che vedono la partecipazione di Cooperative di consumo e Consorzi, qualunque sia la loro natura giuridica.
L’iscrizione alla Cassa è volontaria e deve essere effettuata secondo le norme previste dal Regolamento.
La qualità di iscritto viene meno per :
- risoluzione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro nel caso dei soggetti di cui all’art. 4, comma 1;
- cessazione dell’attività lavorativa o recesso nel caso dei soggetti di cui all’art. 4, comma 2;
- morosità;
- morte.
La cessazione della qualità di iscritto determina l’estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti.
Beneficiari delle prestazioni della Cassa sono gli iscritti.
Possono beneficiare delle prestazioni di assistenza sanitaria della Cassa, oltre agli iscritti:
- i familiari presenti nel nucleo familiare di ciascun iscritto;
- i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria ai quali sia stata applicata fino al momento del pensionamento la disciplina prevista dal CCNL Dirigenti Cooperativi (di seguito definito “CCNL”). L’assistenza sanitaria integrativa è estesa ai familiari presenti nel nucleo familiare di ciascun dirigente pensionato;
- i soggetti di cui all’art. 4, comma 2, del presente Statuto, titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria. L’assistenza sanitaria è estesa ai familiari presenti nel nucleofamiliare di ciascun pensionato;
- i superstiti dei dirigenti iscritti alla Cassa da almeno 8 anni e dei dirigenti pensionati.
I soggetti di cui al precedente comma 2, sono ammessi a beneficiare delle prestazioni della Cassa in presenza dei requisiti e secondo le modalità previste dal Regolamento.
Per i soggetti di cui comma 2, lettera b) le prestazioni sono erogate dalla Cassa in conformità a quanto previsto dal CCNL in vigore e sonoadeguate automaticamente agli accordi che interverranno tra le parti in sede di contrattazione nazionale. In aggiunta a taliprestazioni, la Cassa può erogare prestazioni migliorative di quelle previste dal CCNL in vigore.
Titolo III – Prestazioni
La Cassa può erogare tutte o parte delle seguenti prestazioni:
- integrazione per assistenza sanitaria;
- liquidazione di un capitale in caso di morte per qualunque causa;
- liquidazione di un capitale per infortuni professionali ed extraprofessionali;
- liquidazione di un capitale per invalidità permanente da malattia.
Per i dirigenti di cui all’art. 4, comma 1, le prestazioni sono erogate dalla Cassa in conformità a quanto previsto dal CCNL in vigore e sono adeguate automaticamente agli accordi che interverranno tra le parti in sede di contrattazione nazionale.
In aggiunta alle prestazioni di cui al comma 2, la Cassa può erogare ai dirigenti di cui all’art. 4, comma 1, prestazioni migliorative di quelle previste dal CCNL in vigore.
Per gli iscritti di cui all’art. 4, comma 2, le prestazioni sono quelle da essi prescelte tra le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo.
Le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni sono determinati dal Regolamento, il quale elenca le prestazioni della Cassa, anche sulla base della contrattazione collettiva in vigore
Titolo IV – Contribuzione
Gli iscritti di cui all’art. 4, comma 1, ed i loro datori di lavoro sono obbligati al versamento dei contributi previsti dal CCNL in vigore, nonché di quelli indicati dal Regolamento in relazione a prestazioni migliorative di quelle previste dal CCNL in vigore. Gli iscritti in aspettativa possono comunque versare alla Cassa, su base volontaria, nei casi previsti dal CCNL, le contribuzioni previste dal Regolamento.
Gli iscritti di cui all’art. 4, comma 2, ed eventualmente i loro committenti, sono obbligati al versamento dei contributi nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa in ordine alle forme di assistenza prescelte.
La contribuzione a carico dei soggetti di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), c) e d) è definita, per le forme di assistenza sanitaria, dal Consiglio di Amministrazione della Cassa che ne determina la misura e le modalità di versamento.
La Cassa potrà richiedere una ulteriore specifica contribuzione diretta a far fronte agli oneri di gestione della Cassa stessa.
I contributi – esclusi quelli per spese di gestione – ricevuti dalla Cassa sono destinati per il loro intero ammontare esclusivamente all’erogazione delle prestazioni a favore dei beneficiari.
Nel caso di ritardato versamento dei contributi oltre i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa è previsto, a titolo di penale, il pagamento di una somma aggiuntiva determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle eventuali spese accessorie.
La mancata ottemperanza alle specifiche richieste della Cassa in ordine alla contribuzione, trascorsi 30 giorni dalla formalizzazione delle stesse, comporta l’automatica cessazione dell’iscrizione e del beneficio delle prestazioni. La Cassa procede nei confronti dei soggetti inadempienti al recupero degli oneri sostenuti per le eventuali prestazioni fornite, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Titolo V – Amministrazione della Cassa
Le entrate della Cassa sono costituite da:
- i contributi versati dai datori di lavoro o dai committenti e dagli iscritti;
- i contributi versati dai soggetti di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), c) e d);
- l’eventuale ulteriore contribuzione di cui all’art. 8, comma 4;
- le somme aggiuntive dei contributi di cui all’art. 9, comma 1;
- gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
- ogni altro provento che spetti o affluisca alla Cassa a qualsiasi titolo.
Il patrimonio della Cassa è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, essa divenga proprietaria o titolare.
La Cassa istituisce una gestione e una contabilità separata al fine di distinguere nettamente i contributi che vanno ad alimentare le prestazioni di assistenza sanitaria dai contributi che vanno ad alimentare le altre prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, nonché le conseguenti erogazioni.
La Cassa istituisce inoltre una gestione e una contabilità separata per il Fondo Mutualistico di assistenza sanitaria pensionati disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Per la erogazione delle prestazioni assistenziali la Cassa può utilizzare tutte o parte delle contribuzioni ricevute per la sottoscrizione di polizze assicurative.
L’ulteriore contribuzione di cui all’art. 8, comma 4, rimane a disposizione degli organi di gestione della Cassa per la copertura di ogni spesa ed onere della Cassa stessa.
L’esercizio della Cassa coincide con l’anno solare. Per ogni esercizio, entro i sei mesi successivi dalla chiusura dello stesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, il rendiconto riferito alle diverse gestioni e la relazione generale.
Titolo VI – Organi della Cassa
Sono organi della Cassa:
- l’Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori.
L’Assemblea è l’organo deliberativo della Cassa costituito da tutti gli iscritti.
Ogni iscritto ha diritto a un voto.
Ciascun iscritto può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro soggetto iscritto alla Cassa appartenente alla medesima azienda, azienda del gruppo, associazione o struttura del rappresentato.
Nel caso di aziende, associazioni o strutture che abbiano un solo iscritto alla Cassa, la rappresentanza può essere conferita da quest’ultimo, con delega scritta, ad un altro soggetto iscritto alla Cassa.
La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli Amministratori, Revisori o Dipendenti della Cassa.
Ogni iscritto non può essere portatore di più di 35 deleghe.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
- approva il rendiconto annuale e la relazione generale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione determinandone il numero, che dovrà essere sempre par, nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 15;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori;
- determina il compenso degli Amministratori e dei Revisori;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori e sulla loro revoca;
- delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull’attività della Cassa;
- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, su convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma e per la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
L’Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo chieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà degli iscritti ovvero la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Qualora il numero degli iscritti superi le 4.000 unità, l’Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno 2.000 di essi.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria è effettuata mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, diretta a ciascun iscritto e a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Detta convocazione dovrà essere inviata all’indirizzo notificato alla Cassa dai predetti soggetti almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In caso di particolare urgenza la comunicazione di cui al comma precedente sarà effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti espressi in proprio o per delega e con la presenza di almeno la metà degli iscritti o loro delegati.
Qualora l’Assemblea non sia validamente costituita in prima convocazione, l’avviso di convocazione di cui ai commi 10 e 11 conterrà anche la data, l’ora e il luogo per la seconda convocazione la quale potrà tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima riunione.
L’Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti o loro delegati presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti o loro delegati presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- sullo scioglimento e sulle procedure di liquidazione della Cassa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sentito il Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell’Assemblea ordinaria.
Per modificare lo Statuto della Cassa le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli iscritti o loro delegati anche in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento della Cassa e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti o loro delegati anche in seconda convocazione.
L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni in contrasto con l’accordo di cui al precedente articolo 1 ovvero con gli eventuali accordi modificativi o sostitutivi di quello.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede della Cassa, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Chi presiede l’Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, nominato dall’Assemblea, ed è sottoscritto, oltre che da quest’ultimo, da chi presiede l’Assemblea.
Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 a 12 membri. Il numero dei componenti è definito dall’Assemblea.
In attuazione del principio di pariteticità previsto dalle fonti istitutive della Cassa, metà degli amministratori sono designati dalla ANCC in rappresentanza dei datori di lavoro e metà sono designati dagli iscritti secondo modalità e criteri definiti dalle fonti istitutive della Cassa richiamate all’art. 1.
Il Consiglio ha il compito di amministrare la Cassa ed è investito dei più ampi poteri per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.
In particolare il Consiglio:
- elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente;
- delibera le modifiche del regolamento;
- delibera le modifiche del Fondo Mutualistico di assistenza sanitaria pensionati;
- delibera la stipulazione di contratti assicurativi con le Società assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;
- definisce l’organizzazione della Cassa e ne cura la gestione deliberando la misura dei contributi di cui all’art. 8, comma 4;
- predispone e presenta all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il rendiconto annuale riferito alle diverse gestioni nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dalla Cassa;
- stabilisce le modalità di iscrizione alla Cassa;
- stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
- determina la misura della contribuzione a carico degli iscritti di cui all’art. 4, comma 2, ed eventualmente dei loro committenti, nonchè quella a carico dei soggetti di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), c) e d);
- determina la somma aggiuntiva da applicarsi a titolo di penale sui contributi versati in ritardo;
- sottopone all’Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali della Cassa e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione della Cassa medesima.
- può delegare parte dei propri poteri ad uno o più amministratori, senza che ciò comporti il trasferimento definitivo delle attribuzioni e riservandosi l’esercizio, in qualunque momento, del potere di revoca.
- può costituire commissioni e comitati che riterrà opportuni e necessari al buon funzionamento ed allo sviluppo della Cassa.
Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare allo Statuto le modifiche che si rendono necessarie a seguito di sopravvenute disposizioni normative; tali modifiche vengono comunicate all’Assemblea ordinaria alla prima adunanza successiva alla deliberazione delle modifiche stesse.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consigliere che nel corso del mandato cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito, per il periodo residuo, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 2.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori nominati ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente della Cassa.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.
Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, sono fatte con comunicazione scritta da inviare ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori almeno 10 giorni prima della data della riunione all’indirizzo notificato alla Cassa da ciascun Amministratore e da ciascun Revisore.
In casi di particolare urgenza la convocazione di cui al comma precedente è effettuata tramite mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano in carica ovvero a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente tra i Consiglieri designati dalla ANCC in rappresentanza dei datori di lavoro ed il Vicepresidente tra i Consiglieri designati in rappresentanza degli iscritti.
Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale della Cassa e sta per essa in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe al Vicepresidente ovvero, in casi eccezionali, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente sovrintende al funzionamento della Cassa, convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
Nel caso in cui concorra l’assenza o l’impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni del Presidente saranno svolte temporaneamente dal Consigliere in carica più anziano di età.
Il Collegio dei Revisori è composto da 2 componenti effettivi e 2 supplenti.
In attuazione del principio di pariteticità previsto dalle fonti istitutive della Cassa, metà dei Revisori sono designati dalla ANCC in rappresentanza dei datori di lavoro e metà sono designati dagli iscritti secondo modalità e criteri definiti dalle fonti istitutive della Cassa richiamate all’art. 1.
Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall’articolo 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi compreso il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell’attività della Cassa con il suo scopo assistenziale.
I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive parti. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.
La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente della Cassa
Il Collegio dei Revisori delibera all’unanimità.
I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.
Titolo VII – Controversie
Tutte le eventuali controversie tra gli iscritti e la Cassa relative allo svolgimento dell’attività della Cassa di assistenza ed alla interpretazione del presente Statuto sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri.
Ciascuna parte nomina un arbitro e gli arbitri così designati nominano il terzo. Se il terzo arbitro non viene nominato entro trenta giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata – a richiesta di una qualunque delle parti – dal Presidente del Tribunale di Firenze.
Gli arbitri decidono in via irrituale, secondo diritto. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.
Le parti si impegnano a considerare il lodo arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.
La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l’ottenimento di provvedimenti, in particolari monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri. In questo caso esclusivamente competente è il Foro di Firenze.
Titolo VIII – Scioglimento
Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, la Cassa si scioglie ed è messa in liquidazione a seguito di:
- disdetta dell’Accordo di cui all’articolo 1 e sue eventuali successive modifiche, non seguita da altre intese;
- conforme Accordo tra le parti indicate all’articolo 1;
- deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile la realizzazione dello scopo ovvero il funzionamento della Cassa.
In caso di liquidazione della Cassa, l’Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nel presente articolo.
Il patrimonio della Cassa, soddisfatta ogni passività, sarà devoluto a scopi assistenziali.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto è fatto riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.